CAZZAGO. Nel fabbricato è stata smantellata l’officina abusiva: il Tar congela la sanzione Cascina, maxi-multa sospesa
Si è chiusa con un pronunciamento salomonico del Tar la vertenza fra il Comune di Cazzago e il proprietario di un immobile rurale nell’area Bonfadina. I giudici amministrativi hanno sospeso il pagamento della sanzione da 380 mila euro ma hanno allo stesso tempo giudicato legittimo l’operato dell’Amministrazione civica. All’origine del caso, un’ispezione della Polizia locale che aveva scoperto un laboratorio di smontaggio macchine e attrezzature militari dismesse nella cascina. Un’attività in contrasto con la destinazione rurale dell’immobile che aveva fatto scattare una sanzione di 379 mila euro. Parte della multa, e precisamente 49 mila euro erano in carica alla International demining association, associazione senza fini di lucro rappresentata dall’ex sindaco di Rovato Roberto MANENTI che è anche proprietario della cascina. Dopo il ricorso di MANENTI, il Tar, come detto, ha congelato il pagamento della sanzione in considerazione del fatto che nel frattempo nella cascina era stata smantellata l’attività. «Il Tar - spiega il sindaco di Cazzago Giuseppe Foresti - ha accolto la richiesta di sospensione in seguito allo smantellamento dell’attività. Valuteremo il contratto di comodato con cui la proprietà aveva affidato l’immobile per adeguare le sanzioni. La sospensione ha confermato che la procedura che la procedura di sanzionatoria era corretta - continua il primo cittadino -: la multa è servita a ristabilire il corretto utilizzo dei locali, precedenti stalle, che non potevano essere utilizzati per smontare e recuperare mezzi militari. «Con l’avvocato Mauro Ballerini - conclude Foresti -, valuteremo ora come muoverci: per noi è importante innanzitutto assicurare il rispetto del profilo urbanistico. La sentenza ha chiarito che la multa era legittima e ha ottenuto quanto volevamo: lo sgombero di attività non consentite che non potevano essere considerate agricole».G.C.C.
I link a cui reperire le ordinanze sono:
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%201/2008/200801260/Provvedimenti/200900046_05.XML
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1) ORDINANZA Numero 42 del 09/01/2009:
Sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2008, proposto da: BETTONI SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Chiara Desenzani ed Ezio Cividini, con domicilio eletto presso i medesimi legali in Brescia, via Saffi 5;
contro
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO, non costituitosi in giudizio;ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOSTEGNO ONLUS, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Paletti, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Gramsci 30;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del provvedimento del responsabile dell’Area Assetto del Territorio prot. 15604 del 25 settembre 2008, con il quale è stato ingiunto alla società ricorrente e all’Associazione Volontari del Sostegno il pagamento in solido della somma di € 49.300 ai sensi dell’art. 53 comma 2 della LR 11 marzo 2005 n. 12 per il mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie di un immobile in via Bonfadina (mappale n. 135);
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Associazione Volontari del Sostegno Onlus;
Visti gli art. 19 e 21, comma 8, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2009 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con l’impugnato provvedimento del 25 settembre 2008 il Comune ha ingiunto alla società ricorrente (proprietaria) e all’Associazione Volontari del Sostegno (comodataria) il pagamento in solido della somma di € 49.300 ai sensi dell’art. 53 comma 2 della LR 11 marzo 2005 n. 12 per il mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie di un immobile situato in subzona D3 (aree per attività estrattive).
2. L’immobile, che aveva in origine destinazione agricola (stalla), è stato adibito a deposito di materiale e automezzi non legati all’attività agricola (sotto il profilo urbanistico la nuova destinazione è stata considerata sostanzialmente commerciale).
3. Nonostante il cambio di destinazione impresso all’immobile si ritiene che la sanzione pecuniaria (corrispondente all'aumento del valore venale) non sia una misura proporzionata in considerazione del fatto che la nuova forma di utilizzazione è stata ormai dismessa e i locali sgomberati.
P.Q.M.
il TAR Brescia accoglie la domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Gianluca Morri, Primo Referendario
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2009
IL SEGRETARIO
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2) ORDINANZA Numero 43 del 09/01/2009:
Sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2008, proposto da: BETTONI SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Cividini e Chiara Desenzani, con domicilio eletto presso i medesimi legali in Brescia, via Saffi 5;
contro
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, viale Stazione 37; INTERNATIONAL DEMINING ASSOCIATION ONLUS, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Cocchetti, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Vittorio Emanuele II 31;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del provvedimento del responsabile dell’Area Assetto del Territorio prot. n. 15605 del 25 settembre 2008, con il quale è stato ingiunto alla ricorrente e a International Demining Association Onlus il pagamento in solido della somma di € 330.000 ai sensi dell’art. 53 comma 2 della LR 11 marzo 2005 n. 12 per il mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie di un immobile in via Bonfadina (mappale n. 135);
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cazzago San Martino;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di International Demining Association Onlus;
Visti gli art. 19 e 21, comma 8, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2009 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato a un sommario esame:
1. Con l’impugnato provvedimento del 25 settembre 2008 il Comune ha ingiunto alla ricorrente (proprietaria) e a International Demining Association Onlus (comodataria) il pagamento in solido della somma di € 330.000 ai sensi dell’art. 53 comma 2 della LR 11 marzo 2005 n. 12 per il mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie di un immobile situato in subzona D3 (aree per attività estrattive).
2. L’immobile, che aveva in origine destinazione agricola (stalla), è stato adibito a deposito di materiale e automezzi non legati all’attività agricola (sotto il profilo urbanistico la nuova destinazione è stata considerata sostanzialmente commerciale).
3. Nonostante il cambio di destinazione impresso all’immobile si ritiene che la sanzione pecuniaria (corrispondente all'aumento del valore venale) non sia una misura proporzionata in considerazione del fatto che la nuova forma di utilizzazione è stata ormai dismessa e i locali sgomberati.
P.Q.M.
il TAR Brescia accoglie la domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Gianluca Morri, Primo Referendario
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2009
IL SEGRETARIO
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3) ORDINANZA Numero 44 del 09/01/2009:
Sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2008, proposto da: INTERNATIONAL DEMINING ASSOCIATION ONLUS, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Cocchetti, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Vittorio Emanuele II 31;
contro
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, viale Stazione 37;
nei confronti di
BETTONI SPA, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del provvedimento del responsabile dell’Area Assetto del Territorio prot. n. 15605 del 25 settembre 2008, con il quale è stato ingiunto alla ricorrente e a Bettoni spa il pagamento in solido della somma di € 330.000 ai sensi dell’art. 53 comma 2 della LR 11 marzo 2005 n. 12 per il mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie di un immobile in via Bonfadina (mappale n. 135);
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cazzago San Martino;
Visti gli art. 19 e 21, comma 8, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2009 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato a un sommario esame:
1. Con l’impugnato provvedimento del 25 settembre 2008 il Comune ha ingiunto alla ricorrente (comodataria) e a Bettoni spa (proprietaria) il pagamento in solido della somma di € 330.000 ai sensi dell’art. 53 comma 2 della LR 11 marzo 2005 n. 12 per il mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie di un immobile situato in subzona D3 (aree per attività estrattive).
2. L’immobile, che aveva in origine destinazione agricola (stalla), è stato adibito a deposito di materiale e automezzi non legati all’attività agricola (sotto il profilo urbanistico la nuova destinazione è stata considerata sostanzialmente commerciale).
3. Nonostante il cambio di destinazione impresso all’immobile si ritiene che la sanzione pecuniaria (corrispondente all'aumento del valore venale) non sia una misura proporzionata in considerazione del fatto che la nuova forma di utilizzazione è stata ormai dismessa e i locali sgomberati.
P.Q.M.
il TAR Brescia accoglie la domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Gianluca Morri, Primo Referendario
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2009
IL SEGRETARIO
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4) ORDINANZA Numero 46 del 09/01/2009:
Sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2008, proposto da: ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOSTEGNO ONLUS, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Paletti, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Gramsci 30;
contro
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO, non costituitosi in giudizio;
nei confronti di
BETTONI SPA, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del provvedimento del responsabile dell’Area Assetto del Territorio prot. n. 15604 del 25 settembre 2008, con il quale è stato ingiunto alla ricorrente e alla società Bettoni spa il pagamento in solido della somma di € 49.300 ai sensi dell’art. 53 comma 2 della LR 11 marzo 2005 n. 12 per il mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie di un immobile in via Bonfadina (mappale n. 135);
- del provvedimento del responsabile dell’Area Assetto del Territorio prot. n. 15602 del 25 settembre 2008, con il quale è stato determinato l’aumento del valore venale del suddetto immobile dopo il cambio di destinazione d’uso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli art. 19 e 21, comma 8, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2009 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato a un sommario esame:
1. Con provvedimento del 25 settembre 2008 il Comune ha ingiunto alla ricorrente (comodataria) e alla società Bettoni spa (proprietaria) il pagamento in solido della somma di € 49.300 ai sensi dell’art. 53 comma 2 della LR 11 marzo 2005 n. 12 per il mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie di un immobile situato in subzona D3 (aree per attività estrattive).
2. L’immobile, che aveva in origine destinazione agricola (stalla), è stato adibito a deposito di materiale e automezzi non legati all’attività agricola (sotto il profilo urbanistico la nuova destinazione è stata considerata sostanzialmente commerciale).
3. Nonostante il cambio di destinazione impresso all’immobile si ritiene che la sanzione pecuniaria (corrispondente all'aumento del valore venale) non sia una misura proporzionata in considerazione del fatto che la nuova forma di utilizzazione è stata ormai dismessa e i locali sgomberati.
P.Q.M.
il TAR Brescia accoglie la domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Gianluca Morri, Primo Referendario
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2009
IL SEGRETARIO
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