domenica 15 marzo 2009

Senteza Consiglio di Stato ricorso Comune di Sommacampagna

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22/10/2008, (UD. 01/07/2008), Sentenza n. 5186
Tale sentenza risulta essere molto importante anche per la nostra cava Mercurio-Bonfadina.
In tale sentenza infatti il Consiglio di stato accoglieva l'istanza avanzata dal comune di Sommacampagna per la mancata applicazione della VIA per la cava denominata Corte Betlemme.
Per questo specifico caso l'attività di estrazione avrebbe dovuto essere confinata in un'area inferiore ai 15 ettari mentre l'intera area interessata risultava essere di oltre 17 ettari.
Il Consiglio di Stato ha sentenziato che:

"6. L’appello principale merita accoglimento nei sensi di seguito precisati.
6.1. Con il primo motivo di appello, il Comune di Sommacampagna lamenta che il progetto presentato dalla Sei avrebbe dovuto essere sottoposto a V.I.A., in quanto per “area interessata dalla cava” si deve intendere tutta l’area in disponibilità della SEI e non solo l’area dove verrà effettuata l’effettiva escavazione, con la conseguenza che, avendo detta area una superficie di mq 174.460 essa supererebbe il limite dei 15 ha, indicato dall’art. 3 L.R.V. n. 10/1999 per sottoporre un progetto a V.I.A:
6.2. Il motivo è fondato. L’art. 3 L.R.V. n.10/1999 prevede che siano assoggettati alla procedura di V.I.A. i progetti indicati negli appositi allegati, tra i quali sono compresi, in base agli allegati A1 e B1, le cave che interessino un’area superiore a 15 ettari. La disposizione fa riferimento, dunque, all’area interessata dall’attività di cava”. Come rileva l’appellante, per “area interessata dalla cava”, deve intendersi, non solo l’area di escavazione, ma l’intera area destinata ad attività di cava, comprensiva, oltre a quella dello scavo, anche di quella di accumulo dei materiali, di manovra e di carico e scarico, in quanto comunque funzionale all’attività di cava. Tale interpretazione è avvalorata dalla ratio della norma volta a porre limiti all’attività di cava in considerazione dell’impatto ambientale che la stessa può avere. Sotto questo profilo, il Collegio ritiene che l’impatto sul territorio dipenda non solo dall’area strettamente destinata all’escavazione, ma dall’intera area funzionale all’attività di cava, la quale risulta oggetto di lavorazione e di trasformazione urbanistico, rilevando, così, sotto l’aspetto ambientale. "
L'intera sentenza è disponibile al sito internet http://www.ambientediritto.it/sentenze/2008/CDS/Cds_2008_n.5186.htm.

Ricordiamo che al Consiglio di Stato sono ancora aperti i ricorsi presentati dai comuni di Rovato e Cazzago S.M. per la mancata applicazione della VIA. Per il nostro caso ATEg09 (cava Mercurio-Bonfadina) risulta approvato per 34 ettari, mentre il progetto iniziale dell'attività estrattiva è confinato in 14 ettari. La soglia oltre la quale è obbligatoria l'applicazione della VIA risulta essere in Lombardia di 20 ettari.
Rispetto al testo della sentenza sopra riportato ricordiamo che gli strumenti urbanistici dei comuni di Rovato e Cazzago sono stati aggiornati a seguito della firma della convenzione d'ufficio tra la Provincia di Brescia e il cavatore Bettoni s.p.a.. L'intero ambito estrattivo costituito da tutti i 34 ettari indicati dal piano cave della Provincia di Brescia sono stati passati da zona agricola ad ambito estrattivo di sabbia e ghiaia.

Tale sentenza è inoltre stata evidenziata nelle osservazioni inviate alla stessa Regione Lombardia in questa fase in cui i competenti uffici hanno riaperto l'iter di valutazione d'applicabilità della VIA.

Nessun commento: