martedì 13 ottobre 2009

Cava Losine: allargamento bacino esistente vs apertura di un bacino nuovo

Proponiamo di seguito l'articolo apparso sul Bresciaoggi il 7 Ottobre.
Quanto riferisce il quotidiano è quanto mai significativo. Ancora una volta infatti il TAR di Brescia "bacchetta" la Regione Lombardia perchè non rispetta il principio di legge per il quale si "imporrebbe nell'individuare gli ATE di accorpare aree già oggetto di attività, prima di consentire l'apertura di nuove cave altrove". Come ben sanno i nostri lettori tale principio è stato pesantemente calpestato anche nel nostro caso della cava Mercurio-Bonfadina.

Sottolineiamo una curiosità. L'avvocato che ha difeso la ditta che ha ricorso contro lo spostamento di volumetria da Capo di Ponte a Losine è lo stesso che difende la Bettoni spa in merito ai ricorsi delle amministrazioni comunali di Rovato e Cazzago S.M. circa la Bonfadina.
Ma mentre nella causa citata nell'articolo la tesi portata avanti è quella di un non rispetto della legge regionale che impone di allargare bacini esistenti prima di aprirne di nuovi, nei procedimenti al TAR per conto della Bettoni spa assistiamo all'affermazione del principio contrario: ossia si rivendica come legittimo l'avvenuto ottenimento dalla Regione Lombardia di uno spostamento di ben 600.000 mc dal bacino di Travagliato (ATEg15) esistente e oggetto di escavazioni da anni al bacino di Rovato (ATEg09) nuovo di zecca.

Davvero curioso. Vedremo cosa ne penserà il TAR di Brescia.


Fiduciosi aspettiamo quindi gli esiti dei ricorsi ancora aperti per la cava Bonfadina.

"BRESCIA OGGI

Mercoledì 07 Ottobre 2009 PROVINCIA Pagina 23

LOSINE. I giudici amministrativi bocciano la costituzione di un nuovo ambito estrattivo da parte della Regione


Il Tar cancella una cava

Il Tar di Brescia, accogliendo il ricorso di una ditta escavatrice , annulla un ambito estrattivo del piano cave provinciale: l'Ate 57 in Comune di Losine, che non era stato assolutamente previsto dal Broletto bensì inserito dalle modifiche del Pirellone, nel 2004.
In estrema sintesi i fatti: la Provincia individua l'ambito territoriale estrattivo 1 (abbreviato: Ate) nel comune di Capo di Ponte e permette l'escavazione di 350mila metri cubi in dieci anni. Beneficiarie sono due ditte che operano da tempo sul territorio: la Edilponte Sas e la Fasanini Srl. Succede che la Regione, su richiesta della ditta Fasanini, spacchetta una grossa volumetria (200mila mc) e la trasferisce d'amblè in Comune di Losine. Un atto che per il Tar di Brescia è «illogico».
LA REGIONE «dovrà chiarire perché ha ritenuto di istituire il nuovo Ate ! 57 e di crearlo proprio sottraendo parte della volumetria prevista per l'Ate 1, tenendo conto di tutte le caratteristiche di tale ultimo sito, e pertanto anche delle caratteristiche dell'attività estrattiva che già pacificamente vi si svolgeva». Scendendo nei particolari scopriamo che la Edilponte gestisce a Capo di Ponte una cava (approvata dal vecchio piano cave provinciale del 1990) adiacente ad un altro sito estrattivo gestito dalla Fasanini srl. Il nuovo piano cave adottato dal Broletto nel 2002, prevedeva a Capo di Ponte l'Ate 1, con una capacità di 350.000 metri cubi di materiale scavabile (in dieci anni) da entrambe le ditte. Succede che la Fasanini chiede alla Regione di poter estrarre 200mila mc di ghiaia a Losine (con l'appoggio del sindaco di questo comune). La Regione dà l'ok: spacchetta 200 mila metri cubi e si inventa un nuovo Ate il 57 a Losine. Al Comune di Capo di Ponte e all'altra ditta escavatrice (Edilponte) questo non va giù; e si lamentano in commissione regionale. Troppo chiaro il favoreggiamento nei confronti di una delle due ditte.
E POI SI CONTRAVVIENE la legge regionale (la 14/1998) «che imporrebbe nell'individuare gli Ate di accorpare aree già oggetto di attività, prima di consentire l'apertura di nuove cave altrove». La Regione tira dritto, la ditta fa ricorso (con l'avvocato Ezio Cividini): per il Tar di Brescia il ricorso è fondato e va accolto. Se è vero che non si può sindacare in merito ai principi programmatori di un piano di settore, come quello per l'estrazione di sabbia e ghiaia, non si capisce perché 200mila mc sono stati semplicemente trasferiti dalla Regione al neoistituito Ate 57. «Si tratta di una previsione la cui logica non è dato comprendere - si legge nella sentenza della seconda sezione del Tar di Brescia, presidente Giorgio Calderoni - e non è stata in alcun modo esplicitata, mentre avrebbe dovuto esserlo, in quanto dell'Ate 57 nel percorso di adozione e di approvazione del piano mai si era parlato, mentre per l'Ate 1 si erano previsti senza sostanziali contestazioni i quantitativi estraibili poi ridotti senza spiegazione alcuna a chiarirne le ragioni tecniche o di altro genere»."

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